L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 166579/2020 del 20/04/2020 ha provveduto ad aggiornare le specifiche tecniche del tracciato xml della FATTURA ELETTRONICA.

La nuova versione in vigore 1.6.1 sostituisce la precedente versione 1.6.


Fino al 31/12/2020 il Sistema di Interscambio accetterà i documenti emessi con il vecchio tracciato e dal 1° gennaio 2021 diventeranno obbligatorie le nuove specifiche tecniche.

Tali specifiche prevedono  nuovi schemi e controlli per rendere più precise le codifiche relativamente al “TipoDocumento” e alla “Natura Oprazione IVA”.

Il nostro gestionale è stato adeguato secondo la normativa vigente.

Ulteriori variazioni apportate sulla precedente versione riguardano la possibilità di poter indicare in fattura un ecobonus o sconto in fattura.

Di seguito riporteremo tutte le novità relativamente alla Fatturazione Elettronica e alle gestioni modificate


Il nuovo tracciato della fattura elettronica prevede modifiche alla  Natura Operazione per i codici IVA aventi  Natura Operazione N2 – N3 ed N6. Tali codici sono stati sostituiti da una nuova codifica.

A decorre dal 1 gennaio 2021, qualora l’operatore non indicasse in fattura la corretta specifica relativamente ai codici IVA avente Natura IVA  N2, N3 o N6, il sistema di interscambio scarterà le fatture.

I codici IVA avente natura operazione generica  N2, N3 ed N6 sono stati sostituiti dalla seguente codifica:

  • il codice N2 Operazioni non soggette IVA viene sostituito da:
       N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
       N2.2 non soggette - altri casi


  • il codice N3 Operazioni non imponibili IVA viene sostituito da:
       N3.1 non imponibili - esportazioni
       N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
       N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
       N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
       N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
       N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono al plafond


  • il codice N6 inversione contabile viene sostituito da:
       N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
       N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
       N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
       N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
       N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
       N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
       N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
       N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
       N6.9 inversione contabile - altri casi


Il nuovo tracciato della fattura elettronica prevede modifiche al tipo documento.  Il nuovo tracciato prevede l’adeguamento dei vecchi parametri documento con i nuovi.

A decorre dal 1 gennaio 2021, se l’operatore non dovesse indicare in fattura il corretto tipo documento il sistema di interscambio  scarterà le fatture.  

Le modifiche apportate al tipo documento sono le seguenti:


  • TD01  Fattura
  • TD02  Acconto/anticipo su fattura
  • TD03  Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04  Nota di Credito
  • TD05  Nota di Debito
  • TD06  Parcella
  • TD16   Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17   Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18   Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19   Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
  • TD20   Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21   Autofattura per splafonamento
  • TD22   Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23   Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24   Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25   Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26   Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27   Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa


Dal 01/01/2022, successivamente la data  è slittata al 01/07/2022 sussiste l'obbligo di inviare mediante il sistema di interscambio anche le autofatture relative ad operazioni con l'estero,  reverse charge da e verso San Marino